E’ Stato pubblicato nel Bollettino n° 41 del 30 ottobre 2017 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il primo provvedimento assunto dall’AGCM nei confronti della tristemente nota vicenda dei voli cancellati dalla più famosa compagnia low cost europea.
Secondo l’Antitrust non vi è stata una corretta comunicazione da parte della Compagnia Aerea e pertanto la stessa ha rilevato “una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in particolare avuto riguardo alle modalità informative adottate da Ryanair nei confronti dei consumatori dal momento che esse non forniscono una chiara ed adeguata informazione ai consumatori stessi circa il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04“.
Ed ancora sotto il profilo del fumus boni iuris, secondo l’Autorità, Ryanair “continua a diffondere incomplete, non trasparenti e fuorvianti informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli nei mesi di settembre/ottobre 2017, specificamente in considerazione del fatto che dette cancellazioni non risultano essere state operate a seguito di circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”
Rileva l’AGCM che le ambiguità e le omissioni informative si siano aggravate in peius a seguito delle modifiche apportate alle comunicazioni descritte successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento PS10972, “rendendo ancor più difficile, se non impossibile, l’acquisizione da parte dei consumatori della piena consapevolezza circa il diritto e il relativo beneficio economico loro spettante“.
A chiusura dell’istruttoria l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto che Ryanair “provveda, sia nel proprio sito Internet (attraverso un percorso facilmente identificabile già dalla home page) che nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori tramite sms e mail, ad informare i consumatori italiani – con pari chiarezza – dei diritti nascenti dalle cancellazioni dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno consistenti oltre che nel diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04 – ove dovuta -, consentendo loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti.
Tale decisione è un ulteriore strumento per ottenere il dovuto risarcimento da parte di tutti i consumatori che si sono visti cancellati i voli, ed a volte anche le vacanze, per cause a loro non imputabili.